Art. 25 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) membri; esso è nominato dal Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea circa la composizione e i criteri di individuazione dei suoi membri; i suoi componenti possono essere revocati dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento; esso è formato da studiosi ed esperti di comprovata esperienza nelle aree di attività dell’Associazione.
Fornisce pareri e consulenza all’attività del Consiglio Direttivo.
Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l’anno sull’attività complessiva dell’Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente, che assicura le funzioni di coordinamento e possono inoltre partecipare i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, i membri del Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I membri del Comitato Scientifico non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate se richieste.